Statuto dell'associazione
"Il Mosaico"
Art. 1. Oggi, 1 settembre 1994, è
costituita dai sottoscritti soci fondatori una Associazione culturale denominata
"Il Mosaico" con sede in Bologna, via Venturoli n. 45.
TITOLO I - SCOPI E METODI
Art. 2. L'Associazione è costituita
per promuovere nella società civile i valori della partecipazione
democratica, della solidarietà sociale, del volontariato come strumento
di crescita della comunità civile, dell'onestà nella vita
privata e pubblica delle persone, dell'etica nella ricerca scientifica
e tecnologica, dell'attiva ricerca di soluzioni che rendano possibile uno
sviluppo compatibile con la difesa dei diritti inviolabili di tutte le
persone e la conservazione dell'ambiente naturale.
L'Associazione si pone come strumento di incontro aperto a quanti,
provenienti da esperienze e culture diverse (da cui il nome "Il Mosaico"),
concordino con la necessità della ricerca di un nuovo impegno comune,
per la crescita positiva della società nella quale si trovano a
lavorare, vivere ed operare. L'Associazione trova una base di partenza
nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana,
e riconosce necessario impegnarsi a fondo per dare piena attuazione a tali
principi, inverandoli con risposte adeguate anche alle nuove istanze che
nel tempo si sono andate delineando.
Art. 3. L'Associazione perseguirà
i suoi scopi attraverso incontri fra gli aderenti, l'organizzazione di
seminari e convegni pubblici, una presenza a livello editoriale e di comunicazione
di massa, ed in generale attraverso la promozione delle iniziative culturali
che gli aderenti all'Associazione riterranno più adatte a perseguire
gli scopi associativi.
L'Associazione non ha finalità di lucro, e per operare si basa
principalmente sul contributo volontario dei propri aderenti, le cui prestazioni
personali sono gratuite. I fondi che verranno raccolti attraverso l'autofinanziamento
e le altre attività associative saranno utilizzati per il perseguimento
degli scopi statutari, attraverso una gestione democratica disciplinata
dall'ordinamento specificato in questo Statuto.
TITOLO II - PATRIMONIO
Art. 4. Il patrimonio dell'Associazione
è costituito da: beni mobili che diverranno di proprietà
dell'Associazione con gli acquisti successivi alla data odierna; eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; eventuali donazioni,
erogazioni e lasciti ricevuti in ottemperanza alle norme di legge.
TITOLO III - PROVENTI
Art. 5. Le entrate dell'Associazione
sono costituite dalle quote associative e dai contributi degli aderenti,
di privati, di enti pubblici (su progetti) e enti privati o associazioni,
da donazioni e lasciti, dai rimborsi derivanti da convenzioni e da entrate
derivanti da attività in cui l'aspetto commerciale o produttivo,
se presente, è marginale rispetto al perseguimento degli scopi associativi.
TITOLO IV - ASSOCIATI
Art. 6. Tutti i cittadini maggiorenni,
italiani e stranieri, che si riconoscono nelle finalità di cui al
Titolo I, possono, pagando la quota associativa, richiedere di diventare
soci. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente tale quota, che potrà
anche essere differenziata dando vita a distinzioni in soci ordinari, sostenitori,
benefattori, dal solo valore onorifico. Le richieste di adesione vengono
accettate dal Consiglio Direttivo a seguito del parere favorevole del Comitato
dei Saggi di cui al successivo articolo 10. La qualifica di socio viene
meno per rinuncia, per il mancato pagamento della quota associativa, oppure
per i casi di espulsione regolati nel successivo articolo 10.
Art. 7. L'associato ha il diritto
di partecipare ad ogni incontro ed attività organizzata dall'Associazione,
ha diritto di voto in Assemblea e di elettorato attivo e passivo alle cariche
associative. L'associato ha il dovere di impegnarsi attivamente in prima
persona nell'organizzazione delle attività e di partecipare agli
incontri e alle decisioni, effettuando prestazioni personali a titolo gratuito,
e di essere in regola con le quote associative.
TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI E COMITATO DEI SAGGI
Art. 8. L'Assemblea dei soci è
costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative:
essa viene convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o a seguito
di richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.
Le assemblee si tengono nella sede sociale o altrove secondo le indicazioni
contenute nell'avviso di convocazione. Tale avviso deve essere inviato
a mezzo posta oppure pubblicato su uno o più giornali scelti in
precedenza dal Consiglio Direttivo e noti ai soci come veicolo di diffusione
delle informazioni riguardanti la vita associativa.
Art. 9. L'Assemblea dei soci riunita
in via ordinaria elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo, procede
all'approvazione del bilancio, e può deliberare su ogni altro aspetto
della vita associativa, fatte salve le questioni di competenza dell'Assemblea
straordinaria. Deve essere convocata almeno una volta all'anno, ed è
valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta
dei soci, oppure in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti
dei soci presenti. L'Assemblea dei soci riunita in via straordinaria delibera
su modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione; perch‚
sia valida occorre la presenza di almeno due terzi dei soci e le deliberazioni
vengono prese con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.
Art. 10. L'Assemblea dei soci nomina
al suo interno il Comitato dei Saggi, composto da tre membri. Tale comitato
esamina le richieste di adesione, ed inoltre può intervenire in
qualsiasi momento ad esaminare la posizione di un associato. Ove ritenga
che la situazione della persona ponga seri impedimenti al perseguimento
degli scopi associativi o sia con essi del tutto incompatibile (in base
a considerazioni generali di moralità e su criteri più specifici
fissati dall'Assemblea dei soci) esprime parere sfavorevole sulla richiesta
di adesione ovvero propone che l'associato venga sospeso od espulso dall'Associazione.
In base a tali indicazioni, il Consiglio Direttivo delibera.
TITOLO VI - ORGANI DIRETTIVI
Art. 11. Il Presidente viene eletto
annualmente a maggioranza dall'Assemblea dei soci, e può essere
confermato. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte
a terzi e in giudizio e può prendere decisioni e iniziative urgenti
relative ai compiti e agli scopi dell'Associazione. In caso di momentaneo
impedimento può essere sostituito nelle sue funzioni da un Vice
Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
Art. 12. L'Associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da altri
quattro membri. L'Assemblea dei soci nomina annualmente i Consiglieri con
il sistema proporzionale, o decide a maggioranza la conferma del Consiglio
in carica, purchè non ci sia una mozione che richiede nuove elezioni
appoggiata da un numero di soci pari ad almeno un quinto dei soci presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto e rappresentato dal Presidente
dell'Associazione, si riunisce su invito del Presidente o su richiesta
di almeno un Consigliere.
Art. 13. Le sedute del Consiglio
sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità
è decisivo il voto del Presidente. Tutti gli associati possono assistere
alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è investito
di ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il
raggiungimento degli scopi associativi che non siano dal presente Statuto
riservate all'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo può individuare la necessità di
cariche sociali per l'adempimento di funzioni specifiche (come ad esempio
tesoreria e segreteria) ed all'uopo nominare soci a ricoprire tali ruoli.
Tutte le funzioni svolte nell'ambito degli Organi Direttivi sono gratuite.
TITOLO VII - BILANCIO
Art. 14. L'esercizio ha inizio il 1
gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo
riferisce delle attività e del bilancio alle Assemblee dei soci.
Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro
mesi dalla fine dell'esercizio.
TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO
Art. 15. Addivenendosi per qualsiasi
motivo allo scioglimento dell'Associazione, le norme per la devoluzione
del patrimonio saranno stabilite dall'Assemblea dei soci riunita in via
straordinaria, osservando le disposizioni di legge.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 16. Per quanto non espressamente
contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile
e le leggi in materia, ed in particolare la legge quadro sul volontariato
(l. 266/1991) e le norme regionali di attuazione (l.r. 26/1993).
TITOLO X - SOCI E CARICHE INIZIALI
Art. 17. I soci fondatori dell'Associazione
costituiscono inizialmente l'Assemblea dei soci. In questa veste si procede
all'immediata nomina del Presidente e delle altre cariche associative.
Qui di seguito vengono pertanto elencati i soci e le cariche da essi ricoperte.
Presidente: Giuseppe Paruolo
Vice Presidente: Andrea De Pasquale
Altri Consiglieri: Flavio Fusi Pecci, Marco Miglianti, Roberto
Marchionni
Comitato dei saggi: Cristina Festi, Pier Luigi Giacomoni, Fabio
Selleri
Le cariche associative attualmente in vigore